AsVs
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA VALLE DI SUSA
BOZZA LEGGE ISTITUTIVA

Premesso

• che la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale il CIPE, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, include, nell’ambito del “Corridoio plurimodale padano – sistemi ferroviari”, l’ “Asse ferroviario sull’itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)”;
• che il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 tra l’altro, individua, all’interno del primo programma delle infrastrutture strategiche, gli interventichiave dell’azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura il
“Valico ferroviario del Frejus (solo tunnel)”;
• che il DPEF 2004-2007, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l’elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è incluso l’intervento “Frejus ferroviario”;
• che - sulla base della proposta della Commissione Intergovernativa italo-francese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996 per la preparazione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino e Lione - il 29 gennaio 2001 è stato firmato a Torino un “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 2002-91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228, Accordo che definisce la prima fase della realizzazione della parte comune della nuova linea ferroviaria, cui seguiranno protocolli addizionali per la definizione delle
modalità di realizzazione delle fasi successive;
• che, in applicazione dell’art. 6 di detto Accordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese hanno creato una “Società per Azioni Semplificata”, la Lyon Turin Ferroviarie (LTF), cui viene affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori preliminari necessari alla definizione del progetto della parte comune del collegamento;
• che l’opera è compresa nell’Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta l’11 aprile 2003, tra le “infrastrutture di preminente interesse nazionale” che interessano il territorio regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima Regione Piemonte;che in data 5 maggio 2004, a Parigi, i Ministri dei Trasporti italiano e francese, firmano il "Memorandum di intesa tra l'Italia e la Francia sulla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione";
• che dagli studi di impatto ambientale effettuati risulta che la nuova linea ferroviaria, mentre presenta indubbi vantaggi per le connessioni transeuropee e per i traffici nazionali e regionali, essa presenta notevoli disagi per le comunità locali dei territori attraversati ed in particolare della Valle di Susa e della Val Sangone, specialmente per tutto il periodo di costruzione, che è previsto si protrarrà per parecchi anni;
• che la Regione Piemonte si è espressa sul progetto con pareri e prescrizioni, di cui ai DGR 67-10050 del 21.07.2003, DGR 68-10051 del 21.07.2003, DGR 40-9816 DEL 30.06.2003, DGR 23-13532 DEL 04.10.2004, DGR 26-12997 DEL 12.07.2004 e DGR 16-609 DEL
01.08.2005, in cui si indicano “interventi di compensazione ed armonizzazione ambientale e territoriale dell’opera stimabili almeno nel 5% del valore complessivo dell’intervento;
• che è improrogabile l’istituzione di un organismo che abbia il duplice intento di permettere ai Comuni ed alle Comunità Montane di controllare e gestire le risorse messe a disposizione per gli interventi di compensazione sulla base di programmi di sviluppo organici e di fungere da organo di controllo locale dell’impatto ambientale e territoriale delle opere, fin dal loro inizio Tutto ciò premesso

Art. 1.- (Finalità)

La presente Legge detta disposizioni per la realizzazione delle opere di compensazione ed armonizzazione ambientale e territoriale nel territorio dei Comuni della Valle di Susa e, comunque del territorio direttamente od indirettamente interferito compreso fra l’imbocco della galleria
transalpina e l’approdo della tratta al CIM di Orbassano, connesse alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione, di cui in premessa. La presente Legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere di compensazione connesse, sulla base della valutazione di connessione, richiesta
dall’Assemblea dei Sindaci e dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Presidente della Regione Piemonte.
Le opere ed i lavori di cui al comma 1 sono inseriti in uno o più Piani Strategici di Sviluppo e sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.
La Giunta della Regione Piemonte approva, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, sentiti gli Enti Locali interessati, una Valutazione Ambientale Strategica dell’opera ferroviaria nella tratta in oggetto, anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale
valutazione va approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, e deve definire gli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di individuare i Comuni di cui al primo
comma, il cui territorio viene direttamente o indirettamente interferito dall’opera.

Art. 2.- (Agenzia per lo Sviluppo della Valle di Susa)

1. È istituita l’Agenzia per lo Sviluppo della Valle di Susa, di seguito denominata «Agenzia», con sede a Susa (To).
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile. L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull’Agenzia è espletato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 3.- (Compiti dell’Agenzia)

1. L’Agenzia definisce e redige i Piani Strategici di Sviluppo della Valle di Susa, Sangone e
dei territori compresi, i Piani Esecutivi e la progettazione delle opere previste in tali piani, una volta approvati dall’Assemblea dei Sindaci. I Piani Strategici di Sviluppo, una volta approvati, sono varianti dei Piani Regolatori Comunali.
2. L’Agenzia realizza gli interventi di cui al primo comma, con attenzione alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di
ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria.
3. L’Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla presente legge.
4. L’Agenzia coordina i propri interventi con quelli di realizzazione della ferrovia, di mitigazione degli impatti, di opere di iniziativa comunale, provinciale e regionale.
5. L’Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all’articolo 1. Tali convenzioni
definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
6. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell’Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente Legge.
7. l’Agenzia affianca l’ARPA e le Commissioni Statali preposte nel controllo e monitoraggio delle opere di realizzazione della ferrovia e delle attività di cantiere.
8. L’Agenzia termina la propria attività con la messa in esercizio della tratta ferroviaria di riferimento.

Art. 4.- (Organi dell’Agenzia)

Sono Organi dell’Agenzia:
• L'Assemblea dei Sindaci;
• Il Presidente;
• Il Comitato Direttivo;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 5.- (L'Assemblea dei Sindaci)

E' costituita dai Sindaci dei Comuni interferiti direttamente od indirettamente dalla realizzazione del tunnel transfrontaliero e dalla linea ferroviaria di collegamento di tale tunnel con il CIM di Orbassano.
L’elenco dei Comuni interferiti viene stabilito, sulla base della valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 1, comma3, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
L’Assemblea dei Sindaci ha le seguenti attribuzioni, che esercitano sempre ed unicamente con voto
a maggioranza:
• Nomina il Presidente;
• Nomina i membri del Comitato Direttivo;
• Nomina i membri del Comitato Scientifico;
• Nomina i membri del Comitato Tecnico-Progettuale;
• Approva i bilanci dell’Agenzia;
• Approva i Piani Strategici di Sviluppo.

Art. 6.- (Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è formato da sei componenti nominati dall’Assemblea dei Sindaci oltre al Presidente. Esso dura in carica anni quattro. Il componente che venisse a mancare per dimissioni, decesso o permanente impedimento, verrà sostituito per nomina dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 7.- (Il Presidente)

1. L’Assemblea dei Sindaci sceglie fra i suoi componenti un Presidente, il quale, oltre all’Assemblea stessa, presiede anche il Comitato Direttivo e dura in carica lo stesso periodo del Comitato Direttivo (anni quattro).
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Sindaci, il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico e il Comitato Tecnico Progettuale.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci e del Comitato Direttivo, e può delegare tale compito, in tutto o in parte, a uno o più membri del Comitato
Direttivo stesso.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate dal membro del Comitato Direttivo delegato dal Presidente stesso.

Art. 8.- (Attribuzioni Del Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Agenzia, e, precisamente:
1. Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, comprensivo del programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il preventivo si riferisce;
2. Approva le operazioni finanziarie necessarie per l’acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, ed ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all’articolo 3.
3. Delibera l'accettazione di contributi;
4. Delibera acquisti, investimenti, incarichi ed appalti;
5. Delibera su accordi di collaborazione tra l’Agenzia ed altri Enti pubblici, privati, nazionali od esteri;
6. Delibera sulle convenzioni con Enti per la gestione dei servizi;
7. Delibera il più conveniente impiego del patrimonio e delle risorse;
8. Delibera e provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell’Agenzia, all'assunzione e licenziamento del personale amministrativo;

art. 9.- (Funzionamento del Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede.
2. Dovrà essere convocato ogni qual volta ne facciano richiesta almeno tre suoi componenti.
3. Il Comitato Direttivo può deliberare con la presenza di almeno quattro suoi componenti e le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Tecnico-Progettuale.

Art. 10.- (Il Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è nominato, a maggioranza, dall’Assemblea dei Sindaci e ratificato dal Comitato Direttivo e raggruppa esponenti scientifici, personalità istituzionali e figure emblematiche nel campo dei trasporti, dell’ambiente, dell’organizzazione economica ed urbanistica del territorio. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Progettuale fa parte del Comitato Scientifico.
2. Il Presidente dell’Agenzia convoca e presiede il Comitato Scientifico. E' sua facoltà delegare la presidenza del Comitato Scientifico ad uno dei suoi membri.
3. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, oppure ogni qual volta ne facciano richiesta almeno quattro membri, ed ottempera ai seguenti compiti:
• Formula proposte ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti;
• Formula proposte ed esprime pareri sui progetti intrapresi dall’Agenzia.

Art. 11.- (Il Comitato Tecnico-Progettuale)

1. Il Comitato Tecnico-Progettuale è nominato dall’Assemblea dei Sindaci e ratificato dal Comitato Direttivo ed è costituito dal gruppo interdisciplinare di lavoro responsabile della progettazione degli interventi di competenza dell’Agenzia.
2. Esso è costituito dalle seguenti figure professionali:
• Project manager, Coordinatore del Comitato Tecnico-Progettuale e responsabile della progettazione;
• Responsabile rapporti tecnico-operativi con l’esecutore delle opere ferroviarie;
• Responsabile rapporti tecnico-operativi con gli Uffici Tecnici dei Comuni;
• Responsabile rapporti tecnico-operativi con gli Uffici Tecnici Regionali e Provinciale
• Responsabile coordinamento interno.
3. Il Comitato Tecnico-Progettuale agisce su Delibera del Comitato Direttivo; esso viene convocato dal Presidente oppure dal Coordinatore. Ha compiti puramente progettuali esecutivi.
4. Il parere del Coordinatore del Comitato Tecnico-Progettuale è vincolante per la scelta dei collaboratori esterni.

Art. 12.- (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
3. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 13.- (Personale dell’Agenzia)

1. L’Agenzia si avvale complessivamente, compresi anche i membri componenti di cui agli articoli 6,7, 11 e 12, di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano l’utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato e da enti territorialmente
interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l’Agenzia
è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l’amministrazione di appartenenza.
2. L’Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.

Art. 14.- (Conferenza di Servizi)

1. La Giunta della Regione Piemonte, anche su richiesta dell’Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), per le opere di competenza dell’Agenzia, si applicano le procedure di cui alla L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.

Art. 15.- (Risorse Finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi di attuazione dei Programmi Strategici di Sviluppo, si prevede di conferire all’Agenzia un importo pari al 5% del finanziamento dell’opera infrastrutturale per quanto riguarda la tratta dal confine nazionale al CIM di Orbassano, da trasferire all’Agenzia contestualmente e proporzionalmente alle trance dei finanziamenti dell’opera infrastrutturale stessa.
2. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell’Agenzia è altresì concesso all’Agenzia
un contributo straordinario nel limite massimo di euro 2.5 milioni per l’anno 2007-2008.

 

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